STUDIO ANSALDI S.R.L.

ELABORAZIONI CONTABILI PER LE AZIENDE

CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA  (CN)  Tel. 0173.296.611

         

Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  3 aprile 2017

 

 

OGGETTO: Riduzione contributiva nel settore edile per il 2016.

 

 

Spettabile Azienda,

il D.M. Lavoro 10.11.2016 ha confermato per l’anno 2016, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili. La riduzione contributiva è applicabile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016, previo invio telematico, da parte delle imprese edili interessate, del modulo Rid-Edil al fine di ottenere il codice di autorizzazione 7N.

L’Inps, con circolare n. 23/2017 ha fornito le indicazioni operative per l’ammissione al regime agevolato.

 

Soggetti interessati

I datori di lavoro, classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909, hanno quindi diritto a tale agevolazione contributiva per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2016. Il beneficio consiste in una riduzione, dell’11,50%, sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica; si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana, non spettando, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Tale riduzione contributiva non spetta, inoltre, per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio sgravio biennale).

Vi sono da rispettare delle specifiche condizioni per l’accesso al beneficio:

·     regolarità contributiva (Durc regolare);

·     rispetto delle condizioni previste dal Ccnl applicato e di eventuali contratti di secondo livello (territoriali o aziendali);

·     rispetto di quanto previsto in materia di retribuzione imponibile;

·     non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

 

Modalità operative

Le domande, finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2016, devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. In caso di esito positivo al controllo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da agosto 2016 a marzo 2017. Tale esito sarà visualizzabile all’interno del proprio cassetto previdenziale aziendale. Nel caso la domanda fosse stata inviata in precedenza, con conseguente attribuzione del codice autorizzazione 7N valido fino al fino a dicembre 2016, i sistemi informativi centrali provvederanno adesso, automaticamente, a prolungarne la validità fino a marzo 2017.

Le aziende che saranno autorizzate potranno esporre lo sgravio nel flusso UniEmens, utilizzando le denunce contributive relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2017. Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2016, il codice causale L206, relativo agli importi correnti, potrà essere utilizzato solo fino alla competenza di dicembre 2016; per il recupero degli arretrati dovrà, invece, essere utilizzato il codice L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Si evidenzia che il beneficio potrà essere fruito entro il 16 aprile 2017, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di marzo 2017.

I datori di lavoro potranno inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2016 fino al 15 aprile 2017.

 

Matricole sospese o cessate

Il datore di lavoro che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione,

inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando apposita dichiarazione di responsabilità; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva, ai fini della fruizione del beneficio spettante,

dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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